CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI METEOR S.A.S. DI FABIO DELL'OGLIO & C.

1.    Ambito di applicazione e perfezionamento del contratto

1.1. Le presenti condizioni generali (d'ora in avanti le “Condizioni Generali”) si applicheranno a tutte le vendite e/o forniture di beni (da ora in avanti anche “Prodotti”) o servizi (da ora in avanti anche “Servizi”) da parte di Meteor S.A.S. di Fabio Dell'Oglio & C. (di seguito denominata anche il “Fornitore” o “Meteor”) nei confronti di tutti i soggetti, siano esse persone fisiche e/o giuridiche e/o enti (da ora in avanti anche il “Cliente” e congiuntamente le “Parti”) e prevalgono su eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente, salva espressa deroga scritta. Le Parti potranno modificare o integrare le Condizioni Generali solo con un documento sottoscritto da entrambe e con riferimento all'ordine a cui le modifiche si riferiscono. Resta inteso che, qualora tra Cliente e Fornitore dovesse essere formalizzato uno specifico contratto in forma scritta atto a regolamentare la fornitura di prodotti da parte del Fornitore, le condizioni riportate all'interno di tale contratto dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali.

1.2. In caso di manifestazione di interesse, il Fornitore ha la facoltà di trasmettere al Cliente un'offerta (da ora in avanti anche l'“Offerta”) indicando il Prodotto e/o il Servizio, le relative caratteristiche, quantità, prezzo, termini, modalità e luogo di consegna, termini di pagamento. Per comunicare la propria accettazione dell'Offerta, il Cliente dovrà trasmettere la stessa sottoscritta per accettazione oppure formalizzare richiesta d'ordine. La ricezione dell'Offerta e/o dell'ordine del Cliente da parte del Fornitore determinerà il perfezionamento del contratto (da ora in avanti anche il “Contratto”).

1.3. In caso di mancata espressa indicazione del prezzo troverà applicazione il listino prezzi del Fornitore in vigore per l'anno di riferimento. Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare periodicamente il proprio listino prezzi.

1.4. Laddove il Cliente chieda la fornitura di prodotti da realizzare ad hoc (da ora in avanti anche “Forniture su commissione” dovrà dimettere al Fornitore indicazioni dettagliate in merito alle caratteristiche del prodotto e alle funzionalità che lo stesso deve realizzare.

1.5. Resta inteso che l'esecuzione dell'ordine da parte di Meteor S.A.S. di Fabio Dell'Oglio & C. non comporta l'accettazione di eventuali Condizioni Generali di Acquisto indicate nella Conferma dell'ordine del Cliente e che le vendite e/o forniture di beni e servizi sono regolate esclusivamente dalle nostre condizioni generali di vendita allegate alla presente offerta.

2.    Consegna

2.1. I termini indicati nel Contratto non hanno valore essenziale, salvo diversamente concordato tra le Parti ed espressamente indicato nel Contratto. Le Parti concordano che il Fornitore potrà anche eseguire consegne parziali ed emettere fatture parziali secondo le consegne effettuate.

2.2. Nel caso di Forniture su commissione, non saranno in ogni caso imputabili al Fornitore ritardi conseguenti alla mancata tempestiva comunicazione di informazioni o approvazione di progetti da parte del Cliente.

2.3. Salvo diverso accordo scritto, i Prodotti verranno consegnati presso la sede del Fornitore o l'unità locale dallo stesso indicata secondo la modalità EX WORKS. Tutti i costi di trasporto, di assicurazione, di imballo, doganali (etc.) saranno a carico del Cliente.

3.Obblighi del Cliente

3.1.Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore i corrispettivi pattuiti nel Contratto, nei termini e secondo le modalità previste. Le Parti concordano che in caso di contratti a esecuzione periodica o continuativa o differita, i prezzi potranno essere aumentati in relazione a circostanze sopravvenute dopo la conclusione del Contratto.

3.2. In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini indicati nel Contrato, il Cliente sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute gli interessi di mora previsti dal D. Lgs. 231/2002 dal primo giorno successivo alla scadenza pattuita, senza necessità di alcuna messa in mora.

3.3. In caso di ritardo superiore a 5 giorni nel pagamento, il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione di ulteriori forniture.

4.    Reclami

4.1. I reclami relativi a vizi e/o difetti palesi dei Prodotti o alla quantità dei Prodotti dovranno essere constatati e provati all'atto della consegna dei Prodotti al Cliente o a soggetto dallo stesso delegato.

4.2. I reclami in ordine a eventuali vizi occulti o a difformità dei Prodotti non palesi dovranno essere effettuati dal Cliente al Fornitore, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta e, comunque, entro un anno dalla consegna. In tutti i casi, il Cliente che propone il reclamo dovrà corredarlo da adeguata documentazione e tenere i Prodotti disponibili per gli accertamenti.

4.3. Laddove venisse accertata in contraddittorio tra le Parti la presenza di qualsivoglia vizio o difformità dei Prodotti, il Fornitore potrà provvedere a sostituire i Prodotti o singole parti degli stessi o effettuare le necessarie riparazioni.

5.  Clausola Solve et repete

Le Parti convengono che in caso di contestazione su una qualsiasi delle obbligazioni sorte in capo al Fornitore in forza del Contratto, il Cliente non potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento del corrispettivo a favore del Fornitore.

6.  Forza maggiore

Il Fornitore non potrà essere considerato inadempiente alle obbligazioni assunte qualora l'adempimento sia impedito o reso oggettivamente eccessivamente oneroso da qualsiasi circostanza al di fuori del proprio controllo ("Forza maggiore"), ivi inclusi terremoti, maremoti, guerre, sciopero del personale proprio o di fornitori terzi incaricati dell'esecuzione di parte del contratto, difficoltà nei trasporti.

7.  Limitazione di responsabilità

Le Parti convengono di escludere la responsabilità contrattuale del Fornitore per colpa lieve con riferimento a tutte le obbligazioni assunte.

8.   Diritti di proprietà intellettuale e industriale sui Prodotti

8.1. Le Parti convengono che i diritti di proprietà industriale e intellettuale sui Prodotti si intendono attribuiti in via esclusiva al Fornitore, salvo espresso accordo scritto.

8.2. Il Cliente si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non utilizzare le informazioni acquisite in forza del Contratto a tempo illimitato.

9.    Legge applicabile e Foro Competente Esclusivo

9.1. Alle presenti Condizioni Generali, all'Ordine, al Contratto, alla relativa esecuzione si applicherà la legge italiana.

9.2. Il Foro di Treviso sarà esclusivamente competente per decidere qualsiasi controversia possa insorgere in ordine all'interpretazione, all'esecuzione o alla validità del Contratto, delle Condizioni Generali.

 
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